Art. 1.
(Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e agevolazioni ai fini del pagamento dell'imposta).

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti moficazioni:

          a) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

              «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dall'imposta. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare che il contribuente possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale e in cui egli e i suoi familiari dimorano abitualmente. La presente disposizione si applica anche alla unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

          b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

              2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riduzioni dell'imposta».